Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
1.1 - E' costituita associazione di volontariato “YETU AFRICA” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.3 - L'Associazione ha sede in Casoria (Na), Via Ciro Menotti, 9 ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali, essa potrà costituire sedi secondarie.
1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni, o all’estero.
1.5 - La durata dell’Associazione è illimitata.
1.6 - L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge460/1997.
Art. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI E RIFERIMENTI
L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche diretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse. Il principio della carità, solidarietà e sensibilità verso il bisogno del prossimo come valore primo.
Art. 3 - FINALITA’ e ATTIVITA’
3.1 – L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e sostenitori, persegue fini di solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati come di seguito specificato:
Promuovere una cultura di pace e di solidarietà, attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
Promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
Realizzare progetti di solidarietà internazionale attraverso assistenza medico- umanitarie;
Progetti di scolarizzazione ed istruzione;
Promuovere progetti di food-sharing;
Definire interventi, con iniziative umanitarie, in favore delle popolazioni che soffrono povertà con conseguenze sociali quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
Incoraggiare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
Sostenere lo sviluppo di microcredito locale;
Stimolare la realizzazione di un mercato equo-solidale; Cooperare in loco per lo sviluppo di progetti atti a promuovere la dignità delle persone.
3.2 - L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Ministeri, Regioni, Enti locali, Università, Fondazioni, Enti privati, Enti finanziari pubblici e privati potrà:
Produrre, organizzare e realizzare manifestazioni, incontri e rassegne a scopo culturale anche con altre associazioni;
Promuovere iniziative nel campo dell'editoria, della comunicazione, del diritto, del cinema, della radio, della televisione e di internet;
Sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta di eventi culturali, studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, simposi, seminari, conferenze ed ogni genere di attività divulgativa sulle tematiche concernenti lo scopo sociale;
Programmare e organizzare altre manifestazioni ed attività culturali, artistiche e ricreative afferenti allo scopo dell'Associazione.
3.3 - Al fine di perseguire le finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali e conseguenti e comunque connesse, l'Associazione potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico - finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relative e ritenute necessarie e/o opportune.
3.4 - L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri aderenti e sostenitori.
3.5 - In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati e sostenitori.
3.6 - L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Istituzioni, Aziende ed Enti sia pubblici che privati.
Art. 4 – SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
4.1 - Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, associazioni culturali ed altri enti pubblici e privati.
4.2 - Coloro che non sono persone fisiche possono essere membri dell’associazione tramite il loro rappresentante legale o un delegato che non risulti socio dell’associazione a titolo individuale.
4.3 - Per persone fisiche si intendono uomini e donne, i quali condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
4.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
4.5 - L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari:
4.5.1 - I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; partecipano all'assemblea con voto deliberativo.
4.5.2 - I soci ordinari sono tutti gli altri soci che sono obbligati al versamento della quota annuale, se prevista dal Consiglio Direttivo e nella misura stabilita. I soci ordinari partecipano con pieno diritto e voto deliberativo all'assemblea se sono in regola con tale versamento. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
L’associazione si compone di un numero illimitato di soci ordinari.
4.5.3 - I soci sostenitori sono tutti coloro che aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa contribuzione fissata dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto e voto deliberativo all’assemblea.
4.5.4 - I soci onorari, nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sono scelti tra personalità che si sono particolarmente distinte in campo culturale, sociale, economico, artistico ed intellettuale e non hanno diritto e voto deliberativo all’assemblea.
4.6 - E' statuita l'uniformità del rapporto associativo nei confronti dei soci che godono tutti gli stessi diritti.
4.7 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.8- Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di voto per l'approvazione o modifica dello statuto e dei regolamenti, e la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione del bilancio e dei rendiconti annuali.
Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI
5.1 - L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo, previa presentazione di domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio direttivo.
5.2 - Possono essere iscritti all’Associazione (personalmente o per delega di Istituzioni, Associazioni od Enti), tutti i cittadini, che: abbiano compiuto i 18 anni di età, godano di diritti politici, di buona condotta morale e civile, non abbiano riportato condanne penali, non abbiano procedimenti penali in corso, non siano interdetti dai pubblici uffici, non siano stati destituiti dal proprio ufficio per comportamenti colposi.
5.3 - La domanda d’ammissione deve essere redatta su modello pre-stampato dell’Associazione che dovrà essere compilato in ogni sua parte.
5.4 - La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annua.
5.5 - L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.
5.6 - Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI
I diritti dei soci sono: la partecipazione con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali; il diritto di voto dei soci è sia attivo che passivo; fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali; esprimere al Consiglio direttivo indicazioni riguardanti le attività dell’Associazione.
Art. 7 - DOVERI DEI SOCI
Doveri dei soci sono: accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, se adottati, e le delibere degli Organi sociali; corrispondere le quote associative, se previste dal Comitato Direttivo, ed i contributi straordinari determinati dall’Associazione, rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.
Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
8.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
8.2 - L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
8.3 - In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
8.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
8.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
9.1 - Sono organi dell'associazione: L'assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Presidente dell'Associazione.
9.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni, salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
9.3 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
10.1 - L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione. L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.
10.2 - Essa è presieduta dal Presidente che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
10.3 - La convocazione dell’Assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta nei 20 giorni successivi.
10.4 - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l’anno successivo;
deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio sindacale (se previsto);
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio direttivo; discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo; fissare l’ammontare dell’eventuale contributo associativo.
10.5 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 18.
10.6 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione tramite mezzo elettronico (SMS, e-mail). L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
10.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
10.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
10.9 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
10.10 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
10.11 - Delle delibere assembleari va trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
10.12 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
10.13 - L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dal’assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
11.2 - Il Consiglio dura in carica tre anni e più precisamente fino all’approvazione del Bilancio del terzo anno. I membri del Direttivo possono essere rieletti, salvo notizia di possibili illeciti o procedimenti giudiziari a loro carico.
11.3 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.4 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
11.5 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, un Vice-Presidente.
11.6 - Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione e, su indicazione del Presidente, nominare il Direttore Scientifico (se previsto), e anche più di un Presidente Onorario.
11.7 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
11.8 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
11.9 - Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
Proporre all’Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
Accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione;
Ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
Determinare l’importo annuo delle eventuali quote dei soci;
Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Presidente Onorario;
Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; Nominare Il Direttore Scientifico (se previsto), nonché eventuali comitati tecnico/scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
Presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
11.10 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo avvengono per cooptazione Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 12 – IL PRESIDENTE
12.1 - Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per più mandati. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
12.2 - Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
12.3 - E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
12.4 - E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
12.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
12.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Art. 13 – IL PRESIDENTE ONORARIO
13.1 - Il Presidente Onorario dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, individuato Ad Personam tra personalità che si sono particolarmente distinte in campo culturale, sociale, economico, artistico od intellettuale.
13.2 - Il Presidente Onorario dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per più mandati, salvo dimissioni o revoca.
13.3 - Svolge attività di relazioni a favore dell’Associazione. Non ha rappresentanza sociale e legale dell’Associazione e non può impegnare l’Associazione stessa.
13.4 - Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, può essere delegato a stipulare specifici accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
Art. 14 - COLLEGIO DEI GARANTI
14.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
14.2 - Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
14.3 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.
Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
15.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
15.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
15.3 - Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Art. 16 - IL PATRIMONIO SOCIALE
16.1 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.
16.2 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; eredità, donazioni e legati; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 17 - IL BILANCIO
17.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
17.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
17.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
17.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
17.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.
17.6 - L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
18.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
18.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
18.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a favore di altre associazioni con analoghe finalità o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 662/96 Art. 3 comma 190.
18.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia ed in particolare alla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e del D. Lgs. 460/1997 nonché della L. 26 febbraio 1987, n.49 e successive loro modificazioni e integrazioni.
Casoria, li 6 Giugno 2014